Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.